Ricorso avverso multa per sosta su strisce blu . Presupposti e fac simile
cui si assume essere avvenuta la presunta infrazione.
Il ricorso può essere presentato a mani, presso gli uffici competenti, o
spedito per posta (raccomandata con avviso di ricevimento).
Ci si può rivolgere al Giudice di Pace direttamente o a seguito dell’eventuale
rigetto da parte del Prefetto.
Termini
Il termine entro cui è possibile fare ricorso, sia al Prefetto che al Giudice di Pace, è di 60 giorni
Nel caso di rigetto da parte del Prefetto, il successivo termine entro cui fare ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni.
Nel caso di ricorso spedito per posta, l’ultimo giorno utile è quello della
spedizione e non quello della ricezione
Il termine inizia a decorrere dal giorno dell’infrazione, nel caso di contestazione immediata, o dalla notifica del verbale, in caso di mancata
contestazione immediata.
N.B.Tali termini vanno computati giorno per giorno, compresi i giorni festivi,
intendosi per 30 e 60 giorni non un mese e due mesi, ma esattamente 30 e 60 giorni.
RIFERIMENTI DI FATTO E NORMATIVI :
Ipotesi più frequente: Area di parcheggio a pagamento posta lungo la carreggiata, con
restringimento della medesima, contrariamente a quanto previsto dall' art. 7, comma VIII del Codice della Strada.
In questo caso sarà utile citare nel ricorso anche la definizione di
carreggiata contenuta nell'art. 3, comma I, n. 7, del Codice della Strada al
fine di non consentire diverse interpretazioni.
parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata.
intendersi la "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli;
essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e
delimitata da strisce di margine".
Infine, è opportuno richiamare l'art. 7, comma VIII, del Codice della
Strada, secondo cui, sia quando il Comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio o affidi il servizio a terzi o installi dispositivi per il
controllo automatico della durata della sosta, in ogni caso, è sempre
necessario che nelle immediate vicinanze, sia riservata una adeguata area
destinata a parcheggio libero, non soggetto a pagamento .
purtroppo, (quasi) sempre poste lungo le carreggiate, con buona pace del
Codice della Strada e dei cittadini che pagano le multe. Forse sembrerà
poco credibile, ma è così: tutte le volte che pagate il parcheggio in
un'area delimitata da strisce blu poste lungo la carreggiata, pagate un
obolo che non vi sarebbe dovuto, poichè il Codice della Strada prevede che
le strisce blu non possano essere collocate in quella posizione.
multa per il medesimo motivo e siamo sicuri che non sia l'unica sentenza
del genere.
In questi casi può essere utile allegare al ricorso una foto in cui sia
ritratto il luogo dell'infrazione contestata, affinchè il Giudice possa
effettivamente rilevare la circostanza addotta.
Questo, però non è l'unico motivo che può essere invocato. Come accennato, ce n'è un altro
che ha ricevuto anche discreto clamore di cronaca recentemente.
Ci riferiamo a quanto previsto dall'art. 7, comma VIII, il quale prevede che
nelle immediate vicinanze di aree a pagamento, ve ne debbano essere altre a
parcheggio libero e gratuito.
Inutile dire che anche questa previsione è puntualmente disattesa dalle
amministrazioni, che tinteggiano di blu interi quartieri centrali rendendo
un miraggio la possibilità di sostare la propria auto .
vantando comunque una pretesa in giudizio (il pagamento della sanzione)
riveste sempre il ruolo di attrice in senso sostanziale.
A tale proposito si può agevolmente citare la recente ed autorevole Sentenza
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 116/2007 del 9.01.2007.
Traendo, infine, spunto dal principio appena esaminato (secondo cui l'onere
della prova grava non sul ricorrente, ma sull'amministrazione opposta) sarà
bene contestare in ricorso la eventuale mancanza di segnaletica che
preavverta del divieto o la mancata apposizione, sul retro del segnale,
della relativa delibera che ne ha disposto l'apposizione.