La Cgil: 3000 sedi in tutta Italia e neppure un euro di Ici
27.08.2011 17:44
Per il 730 nessuna esclusiva ai Caf
A precisarlo la Corte di Giustizia Ue che ha affermato l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma italiana che attribuisce tale prerogativa
Il riferimento è al decreto legislativo n. 241 del 1997 che riserva solo e soltanto ai Centri predetti talune attività di consulenza ed assistenza in materia tributaria, tra cui rientra l’attività di liquidazione, controllo dati e presentazione della dichiarazione dei redditi semplificata (cd. Modello 730).
Il 30 marzo la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunziata sulla legittimità della normativa italiana relativa all’istituzione del Centri di assistenza fiscale (CAF) alla luce dei principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato. La norma cui si fa riferimento è il decreto legislativo n. 241 del 1997 che riserva esclusivamente ai Centri predetti talune attività di consulenza e assistenza in materia tributaria, tra cui rientra l’attività di liquidazione, controllo dati e presentazione della dichiarazione dei redditi semplificata (cd. Modello 730).
Il decreto legislativo in dettaglio
Il decreto in esame prevede che i Caf debbano essere costituiti sotto forma di società di capitali e soltanto previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L’oggetto sociale è limitato all’assistenza fiscale come descritta all’articolo 34 del citato decreto. La responsabilità è affidata a professionisti iscritti all’Albo dei commercialisti o dei ragionieri.
L’oggetto del contendere
La controversia è insorta a seguito del rifiuto opposto da un notaio di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese di una modifica dello statuto della società "Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti" avente sede a Milano e che esercita l’attività di assistenza in materia contabile e amministrativa. In particolare la predetta società intendeva includere nel proprio oggetto sociale anche l’assistenza fiscale per le imprese e i lavoratori. Il rifiuto opposto dal notaio dipendeva dalla circostanza che la predetta società non soddisfaceva i requisiti richiesti dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per l’attività di controllo e invio delle dichiarazioni annuali dei redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati.
La denunzia di incompatibilità al Tribunale italiano
La società, pertanto, adiva la Corte di Appello di Milano per denunziare l’incompatibilità della normativa italiana che riserva in via esclusiva il diritto di svolgere alcune attività di consulenza tributaria ad un’unica categoria di soggetti, i Caf, negando agli altri operatori economici del settore, sia pure in possesso di un’abilitazione ad hoc, l’esercizio a parità di condizioni e modalità di svolgimento delle medesime attività riservate ai predetti centri di assistenza fiscale.
La richiesta di intervento della Corte Ue
Il giudice nazionale, vertendo la questione su profili di compatibilità con il diritto comunitario, ha devoluto la controversia alla Corte di Giustizia chiedendo se il regime dei centri di assistenza fiscale soddisfi i requisiti propri delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e se i compensi erogati ai Caf (a carico del bilancio dello Stato italiano) possano rappresentare un aiuto di Stato, come tale vietato dalle norme comunitarie nella misura in cui esso alteri il libero funzionamento del mercato e della concorrenza.
La rilevazione preliminare dei giudici comunitari
I giudici comunitari rilevano, in via preliminare, che le libertà sancite dagli articoli 43 e 49 del Trattato garantiscono sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, nei territori Ue, l’ accesso a tutte le attività autonome e il relativo esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e la creazione di agenzie, succursali e filiali. In tale contesto, la previsione in capo ai Caf di una competenza esclusiva in riferimento a taluni servizi di consulenza ed assistenza fiscale costituisce una evidente restrizione delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. Né sembra che ricorrano, nel caso di specie, i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica che, ai sensi dell’articolo 46 del Trattato, rappresentano i soli legittimi motivi per derogare alla operatività dei principi in esame.
Le conclusioni dell’Avvocato generale
In particolare, come efficacemente osservato dall’Avvocato generale nelle conclusioni presentate alla Corte, i servizi garantiti dai Caf non richiedono quelle competenze tali da giustificare la scelta del legislatore nazionale di avocarli ad un’unica categoria di soggetti. Viene, difatti, rilevato che taluni dei servizi in esame, quali la consegna della dichiarazione dei redditi all’interessato, la sua comunicazione al sostituto di imposta ai fini del conguaglio, l’invio della stessa all’Amministrazione finanziaria, sono di semplice gestione e non richiedono una competenza specifica. Per contro, se è pur vero che taluni servizi hanno un peso sicuramente più rilevante, si pensi alla certificazione di conformità dei dati desunti dai documenti fiscali, alla liquidazione delle imposte e alla tenuta della contabilità, è, altresì vero, che i centri autorizzati non hanno una qualificazione professionale così specifica da escludere quella degli operatori economici attivi nel medesimo settore.
La posizione della Corte di Giustizia
In pratica, a parere dei giudici comunitari, "non sembra che le disposizioni del decreto legislativo. n. 241 del 1997, attribuendo una competenza esclusiva ai Caf ad offrire taluni servizi di assistenza fiscale, siano idonee a garantire l’interesse pubblico alla tutela dei destinatari dei servizi in parola".Pertanto, poichè la normativa italiana in materia comprime in modo ingiustificato le libertà fondamentali del Trattato in quanto le competenze attribuite in via esclusiva ai Caf non trovano sostegno in nessuna delle deroghe contenute nel trattato, essa si pone in insanabile contrasto con il diritto comunitario. Essa, difatti, impedisce agli operatori residenti in altri Stati membri e in possesso dell’abilitazione professionale richiesta per operare come consulenti fiscali, di esercitare le attività riservate esclusivamente ai Caf. Per quanto, poi, concerne la assimilabilità ad un aiuto di Stato del compenso erogato ai centri predetti, la Corte, pur rilevando che tale valutazione spetta al giudice del rinvio, osserva che i compensi erogati integrano la nozione di "aiuto" nei casi in cui: il livello del compenso erogato dallo Stato non è determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa, gestita secondo criteri di efficienza, avrebbe dovuto sopportare per adempiere servizi analoghi; l’ammontare del compenso supera quanto necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi derivanti dall’adempimento dei servizi predetti, tenendo conto sia dei relativi introiti che del margine utile ragionevolmente conseguibile per il predetto adempimento.

Il 30 marzo la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunziata sulla legittimità della normativa italiana relativa all’istituzione del Centri di assistenza fiscale (CAF) alla luce dei principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato. La norma cui si fa riferimento è il decreto legislativo n. 241 del 1997 che riserva esclusivamente ai Centri predetti talune attività di consulenza e assistenza in materia tributaria, tra cui rientra l’attività di liquidazione, controllo dati e presentazione della dichiarazione dei redditi semplificata (cd. Modello 730).
Il decreto legislativo in dettaglio
Il decreto in esame prevede che i Caf debbano essere costituiti sotto forma di società di capitali e soltanto previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L’oggetto sociale è limitato all’assistenza fiscale come descritta all’articolo 34 del citato decreto. La responsabilità è affidata a professionisti iscritti all’Albo dei commercialisti o dei ragionieri.
L’oggetto del contendere
La controversia è insorta a seguito del rifiuto opposto da un notaio di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese di una modifica dello statuto della società "Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti" avente sede a Milano e che esercita l’attività di assistenza in materia contabile e amministrativa. In particolare la predetta società intendeva includere nel proprio oggetto sociale anche l’assistenza fiscale per le imprese e i lavoratori. Il rifiuto opposto dal notaio dipendeva dalla circostanza che la predetta società non soddisfaceva i requisiti richiesti dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per l’attività di controllo e invio delle dichiarazioni annuali dei redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati.
La denunzia di incompatibilità al Tribunale italiano
La società, pertanto, adiva la Corte di Appello di Milano per denunziare l’incompatibilità della normativa italiana che riserva in via esclusiva il diritto di svolgere alcune attività di consulenza tributaria ad un’unica categoria di soggetti, i Caf, negando agli altri operatori economici del settore, sia pure in possesso di un’abilitazione ad hoc, l’esercizio a parità di condizioni e modalità di svolgimento delle medesime attività riservate ai predetti centri di assistenza fiscale.
La richiesta di intervento della Corte Ue
Il giudice nazionale, vertendo la questione su profili di compatibilità con il diritto comunitario, ha devoluto la controversia alla Corte di Giustizia chiedendo se il regime dei centri di assistenza fiscale soddisfi i requisiti propri delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e se i compensi erogati ai Caf (a carico del bilancio dello Stato italiano) possano rappresentare un aiuto di Stato, come tale vietato dalle norme comunitarie nella misura in cui esso alteri il libero funzionamento del mercato e della concorrenza.
La rilevazione preliminare dei giudici comunitari
I giudici comunitari rilevano, in via preliminare, che le libertà sancite dagli articoli 43 e 49 del Trattato garantiscono sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, nei territori Ue, l’ accesso a tutte le attività autonome e il relativo esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e la creazione di agenzie, succursali e filiali. In tale contesto, la previsione in capo ai Caf di una competenza esclusiva in riferimento a taluni servizi di consulenza ed assistenza fiscale costituisce una evidente restrizione delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. Né sembra che ricorrano, nel caso di specie, i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica che, ai sensi dell’articolo 46 del Trattato, rappresentano i soli legittimi motivi per derogare alla operatività dei principi in esame.
Le conclusioni dell’Avvocato generale
In particolare, come efficacemente osservato dall’Avvocato generale nelle conclusioni presentate alla Corte, i servizi garantiti dai Caf non richiedono quelle competenze tali da giustificare la scelta del legislatore nazionale di avocarli ad un’unica categoria di soggetti. Viene, difatti, rilevato che taluni dei servizi in esame, quali la consegna della dichiarazione dei redditi all’interessato, la sua comunicazione al sostituto di imposta ai fini del conguaglio, l’invio della stessa all’Amministrazione finanziaria, sono di semplice gestione e non richiedono una competenza specifica. Per contro, se è pur vero che taluni servizi hanno un peso sicuramente più rilevante, si pensi alla certificazione di conformità dei dati desunti dai documenti fiscali, alla liquidazione delle imposte e alla tenuta della contabilità, è, altresì vero, che i centri autorizzati non hanno una qualificazione professionale così specifica da escludere quella degli operatori economici attivi nel medesimo settore.
La posizione della Corte di Giustizia
In pratica, a parere dei giudici comunitari, "non sembra che le disposizioni del decreto legislativo. n. 241 del 1997, attribuendo una competenza esclusiva ai Caf ad offrire taluni servizi di assistenza fiscale, siano idonee a garantire l’interesse pubblico alla tutela dei destinatari dei servizi in parola".Pertanto, poichè la normativa italiana in materia comprime in modo ingiustificato le libertà fondamentali del Trattato in quanto le competenze attribuite in via esclusiva ai Caf non trovano sostegno in nessuna delle deroghe contenute nel trattato, essa si pone in insanabile contrasto con il diritto comunitario. Essa, difatti, impedisce agli operatori residenti in altri Stati membri e in possesso dell’abilitazione professionale richiesta per operare come consulenti fiscali, di esercitare le attività riservate esclusivamente ai Caf. Per quanto, poi, concerne la assimilabilità ad un aiuto di Stato del compenso erogato ai centri predetti, la Corte, pur rilevando che tale valutazione spetta al giudice del rinvio, osserva che i compensi erogati integrano la nozione di "aiuto" nei casi in cui: il livello del compenso erogato dallo Stato non è determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa, gestita secondo criteri di efficienza, avrebbe dovuto sopportare per adempiere servizi analoghi; l’ammontare del compenso supera quanto necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi derivanti dall’adempimento dei servizi predetti, tenendo conto sia dei relativi introiti che del margine utile ragionevolmente conseguibile per il predetto adempimento.
Raffaella Salerno